Cosa contesta l'Agenzia delle Entrate?
Nel caso in cui la detenzione di capitali all’estero in un paese “black list” fosse scoperta da parte del Fisco, tralasciando eventuali problematiche di carattere penale, verrebbero contestate tre violazioni:
Ad esempio, se risulta che un contribuente ha detenuto in Svizzera 100..000 euro nell’anno 2010, si presume che la somma sia frutto di evasione dell’anno 2010.
Sulla somma si devono versare l’irpef secondo le aliquote progressive e le sanzioni nella misura minima del 200% e massima del 400% sull’imposta evasa.
Inoltre i termini di decadenza per l’azione di accertamento da parte dell’Agenzia Entrate sono raddoppiati e quindi i periodi di imposta controllabili passano, dali ordinari quattro o cinque anni, a otto o dieci anni.
Si applica il raddoppio dei termini di accertamento e quindi sono sanzionabili fino a 10 periodi di imposta.
Viene inoltre applicata una sanzione compresa tra un minimo del 133% ed un massimo del 260% dell’imposta evasa.
E’ facile comprendere che, tra imposte e sanzioni, l’intero capitale verrebbe eroso.
Sanzioni amministrative
Decreto legislativo n. 167 del 28 giugno 1990 | ||||
Articolo | Violazione | Sanzioni in vigore | Sanzioni ridotte a seguito di VD* | Condizione * |
5 | Mancata compilazione del quadro RW | Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati | Sanzione amministrativa pecuniaria dell'1,5% degli importi non dichiarati. |
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In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. | Sanzione amministrativa pecuniaria del 3% degli importi non dichiarati. | |||
5 | Mancata compilazione del quadro RW | Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. | Sanzione amministrativa pecuniaria dell'2,25% degli importi non dichiarati. | Nei casi diversi da quelli precedentemente indicati |
In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. | Sanzione amministrativa pecuniaria del 4,5% degli importi non dichiarati. Sanzione ridotta al 3% degli importi non dichiarati se gli stati a regime fiscale privilegiato stipulano con l'Italia accordi per l'effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. | |||
Per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute la misura minima delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto. |
* testo non definitivo