Si può regolarizzare qualsiasi tipo di attività detenuta all’estero, sia finanziaria che non. E quindi denaro, valori mobiliari, quote di partecipazione in società esterovestite, immobili, oro fisico.
Le categorie di contribuenti che possono regolarizzare la propria posizione ad un costo ragionevole sono sostanzialmente due:
I) gli eredi
II) coloro che hanno costituito le somme all’estero sin dal 2005 (paesi back lit) o dal 2009 (paesi white list e assimilati) e non hanno più “alimentato” il conto con nuovo denaro, ma hanno avuto esclusivamente accrediti di cedole, dividendi, capital gain e addebiti per prelevamenti.
E’ previsto uno scudo penale completo, con la sola eccezione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. All’interno della procedura sono depenalizzati anche eventuali reati di riciclaggio ed anche per coloro che hanno commesso l’illecito in concorso.
No, i capitali possono anche essere lasciati all’estero senza penalizzazioni.
Anche gli immobili possono essere oggetto di regolarizzazione attraverso questa procedura, ma occorre sempre verificare quando sono stati acquistati e l’anno in cui è stato costituito all’estero il denaro utilizzato per l’acquisto.